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Art. 1 Costituzione

Su iniziativa di un gruppo di cittadini di Scandicci che da anni promuovono questa iniziativa, il giorno Sabato 26 del mese di Gennaio dell’anno 2019, viene costituito un comitato cittadino denominato “Viale dell’Umanità”, con lo scopo primario di promuovere la costruzione e lo sviluppo di un viale denominato “Viale dell’Umanità e dei Diritti Umani”. Sarà un percorso alberato in compagnia di personaggi definiti rivoluzionari dell’umanità che lavorando per la gente comune e per il pianeta hanno indelebilmente lasciato la loro traccia. Il “Viale”, partendo dal parco “di Vingone” a Scandicci, si snoderà all’interno della città unendo le scuole, formando un percorso biologico di cultura e di riflessione.Gli alberi a loro dedicati saranno testimoni del principio della sacralità della vita, ideale a cui ognuno di loro ha dedicato l’esistenza. Il desiderio di pace che lega i fondatori è che questo viale incontri altri viali nati spontaneamente in ogni comune della provincia di Firenze, della Toscana e del mondo, formando un cordone ombelicale vitale e pulsante, ad eterna memoria di questi eroi comuni che hanno indicato il valore del rispetto di ogni singola particella di vita.

Art. 2 Sede

La sede del comitato viene fissata in Via Dupré 24, Scandicci 50018 (FI).

Art. 3 Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.Sono membri del Comitato i soci fondatori e tutti i soggetti persone fisiche, che a partire dal diciottesimo anno d’età intendono collaborare alle attività per contribuire alla realizzazione degli scopi del Comitato e ad osservare il presente statuto.

 Art. 3.1 Simpatizzanti 

Sono simpatizzanti del Comitato tutti i soggetti persone fisiche, che a partire dal sedicesimo anno d’età intendono collaborare alle attività per contribuire alla realizzazione degli scopi del Comitato, senza peraltro dover versare alcuna quota di adesione, ne’ avere diritto di voto all’interno del Comitato. 

Art. 4 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio è sub ordinata ad uno o più dei seguenti requisiti :

I. alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;

II. alla presentazione da parte di un altro socio che si fa garante dell’integrità morale del futuro socio

III. il compimento del diciottesimo anno d’età.Sulle domande di ammissione si pronuncia il Presidente, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per comportamenti contrari all’etica che contraddistingue il Comitato o per decesso.Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Comitato almeno due mesi prima dello scadere dell’anno solare pertinente l’iscrizione. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

a) mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;

b) comportamento contrastante con gli scopi del Comitato o amorali o lesivi della dignità altrui;

c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5 Doveri e diritti degli associati
I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.;

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del Comitato;

c) a versare la quota associativa annuale di cui all’ articolo 7 entro il 28 febbraio di ogni anno solare.

I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;

b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà del Comitato.

Art. 6 FinalitàIl comitato è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.Il comitato in collaborazione con le istituzioni, si prefigge di promuovere la nascita, lo sviluppo, la promozione del Viale dell’Umanità e dei Diritti Umani. Si prefigge di essere il mediatore tra le istituzioni e gli enti, le scuole, le associazioni, le persone e coloro che si appassioneranno allo sviluppo del progetto.

1. Il Comitato, apartitico, non ha alcun fine di lucro ed opera per fini socio-culturali, umanitari, etici e divulgativi dell’ideale del rispetto per ogni forma di vita, per l’abolizione della violenza e dell’uso delle armi, per la conoscenza delle personalità mondiali che hanno sostenuto il valore ed i principi che sottolineano la sacralità della vita e lo sviluppo dell’educazione e della cultura tese verso questi valori.Il comitato si propone inoltre: di interloquire con le amministrazioni comunali, regionali, statali ed altri enti ogni qual volta questi decidano di intervenire con progetti di opere pubbliche o varianti/modifiche di qualsiasi tipo e natura di rilevante interesse per le zone urbane al fine di sviluppare il “Viale” o migliorarne la qualità esistente e/o le connessioni con altri territori.Il comitato potrà istituire sedi secondarie e succursali al fine di meglio tutelare lo sviluppo del progetto.Il comitato tutelerà il proprio marchio ed il proprio nome depositandoli nelle sedi opportune.Il comitato perseguirà gli obiettivi di cui sopra mediante la realizzazione di attività che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere:- effettuare raccolte pubbliche di adesioni, di firme e di fondi;- richiedere occasionalmente prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;- organizzare attività culturali di informazione, quali convegni, dibattiti, riunioni;

Art. 7 Risorse EconomicheIl comitato trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) quote annuali che saranno per donazione salvo diversa delibera da parte dell’ assemblea dei soci
b) contributi degli associati;
c) eredità, donazioni e legati testamentari;
d) contributi dello stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti e delle istituzioni pubbliche e delle imprese;
e) contributi dell’unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.Il comitato promuoverà, se necessario, una pubblica sottoscrizione per la raccolta di ulteriori fondi per il finanziamento delle iniziative atte alla realizzazione degli scopi di cui all’art. 3 che precede.Il fondo comune costituito con le risorse sopraindicate non può essere ripartito fra i soci né durante la vita del comitato, né all’atto del suo scioglimento.L’esercizio finanziario del comitato ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 Organi del Comitato

Gli organi del comitato sono:
l’ assemblea dei soci
il consiglio direttivo
il presidente
il vice presidente
il tesoriere
il segretario
il consigliere
il presidente onorario

Art. 8.1 Assemblea dei soci
L’assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.Ogni associato, persona fisica, dispone di un solo voto e potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività del comitato ed in particolare:
a) approva il resoconto dell’esercizio ;
b) nomina i componenti del consiglio direttivo ;
c) delibera l’esclusione dei soci;
d) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.
L’assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del resoconto dell’esercizio precedente entro il mese di aprile ed ogni qualvolta lo stesso presidente o il consiglio direttivo ne ravvisino la necessità.L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento del comitato; viene convocata dal presidente del consiglio direttivo o da un numero di soci che rappresenti almeno la metà più 1(uno) di tutti gli associati.L’assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo o, in sua assenza, dal vice-presidente e in assenza di entrambi dal membro anziano del consiglio direttivo; sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più 1 (uno) dei soci.In seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.Le convocazioni devono essere effettuate mediante modalità informali, affissione scritta presso la sede, telefono, posta elettronica o altro da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione.In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega almeno la metà più 1(uno) dei soci.Le delibere dell’assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la delibera riguardante lo scioglimento del comitato, la nomina del consiglio direttivo e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 8.2 Consiglio direttivoLe cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito e possono essere cumulative. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute sempre che autorizzate e documentate previa presenza di fondi nelle casse sociali.Il consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 componenti, eletti dall’assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I componenti del consiglio direttivo eleggono al loro interno con votazioni con preferenza unica il loro candidato alle seguenti cariche da coprire:il presidente, il presidente onorario, il vice presidente, mentre le altre figure del consiglio hanno la funzione di segretario, tesoriere e consigliere. Nel caso di ex-quo si procederà a sorteggio.Il consiglio direttivo è costituito dal presidente, dal vice presidente, dal segretario, dal tesoriere, dai consiglieri e dal presidente onorario. I membri durano in carica tre anni, con possibilità di rielezione.In caso di tre assenze ingiustificate consecutive, di dimissioni, di sopravvenuta incompatibilità ovvero di impossibilità il componente sarà sostituto dal consiglio, dal primo dei candidati non eletti. L’assemblea dei soci convaliderà tale sostituzione nella prima seduta utile successiva.Il consiglio potrà deliberare solo in presenza di almeno n. 3 (tre) dei suoi componenti.Le sedute del consiglio saranno fissate dallo stesso con apposito calendario periodico da affiggersi presso la sede del comitato, in mancanza di essa si procederà con invito diretto a mezzo telefono, mail o altro almeno 3 giorni prima.In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del consiglio.Dalla data di disponibilità di una sede del comitato l’unica forma di pubblicazione per le sedute resta valida ed unica ad ogni effetto quella di affissione del calendario. Le sedute dovranno tenersi almeno una volta all’anno.Il consiglio si riunisce altresì tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno n. 3 dei suoi membri. In caso di estrema urgenza, il consiglio è convocato anche mediante comunicazione telefonica, pec, e. Mail o analoghe forma di comunicazione elettronica. Le sedute del consiglio si terranno presso la sede del comitato, in mancanza di essa si utilizzeranno luoghi di raccolta provvisori, comunicandone comunque la sede ai membri del consiglio.Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva del numero dei membri sopra indicato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.Il consiglio presieduto di diritto dal presidente del comitato, in sua assenza dal vice-presidente e, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal componente più anziano di età dei presenti.Nelle riunioni del consiglio verrà redatto su un apposito libro il relativo verbale redatto dal segretario e sottoscritto dallo stesso e dal presidente.I componenti del consiglio non avranno diritto a compenso alcuno, attesa la natura volontaria del loro impegno fatto salvo, tuttavia, il rimborso di eventuali spese documentate che vengono proposte dal tesoriere ed autorizzate a maggioranza dallo stesso consiglio.Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del comitato, senza alcuna limitazione.

Esso:
– compila il programma del comitato ed il regolamento per il funzionamento dello stesso;
– controlla il resoconto annuale redatto dal consigliere delegato alle funzioni di tesoriere e lo chiude al 31 dicembre di ogni anno
– nomina particolari commissioni tecniche nella persona di volontari non retribuiti per l’esecuzione di eventuali progetti o programmi da implementare.Il consiglio attua il programma triennale, richiede la convocazione dell’assemblea generale, chiede l’esecuzione delle proprie delibere al presidente, previa l’apposizione dei visti indicati di seguito. Il consiglio può inoltre proporre all’assemblea generale modifiche allo statuto, ma in tal caso è necessaria la votazione di n. 4 (quattro) dei suoi componenti e prima di procedere alla modifica dello stesso statuto il voto in maggioranza dell’assemblea dei soci. Le modifiche, così come approvate, vengono comunicate agli organi interessati.

Art. 8.3 Il Presidente
Il presidente, nominato dal consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’assemblea dei soci.

Al presidente è attribuita la rappresentanza legale del comitato di fronte a terzi ed in giudizio.In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-presidente o, in assenza, al membro anziano del consiglio direttivo.Il presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva. Appone il suo visto su tutti gli atti del comitato.

Art. 8.4 Il Vice PresidenteIl vice-presidente supplisce il presidente in tutte le sue funzioni, in caso di sua assenza e/o vacanza. Sostituisce il presidente in particolari sue funzioni, qualora delegato.

Art. 8.5 Il TesoriereIl tesoriere gestisce i fondi di cassa, fisicamente residente presso la sede, redige il resoconto dell’esercizio precedente da approvarsi con le maggioranze previste. Appone il proprio visto di controllo sulle richieste di esborso presentate dagli organi competenti, congiuntamente al presidente.

Art. 8.6 Il SegretarioIl segretario assiste il presidente ed il vice presidente nelle loro funzioni.Assiste altresì alle riunioni del consiglio esecutivo e dell’assemblea dei soci.Controlla la conformità delle delibere del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci allo statuto ed al programma approvato, apponendo il proprio visto obbligatorio congiuntamente con il vice presidente ed il presidente.

Art. 8.7 Il Consigliere

Il consigliere fa parte del consiglio direttivo e partecipa attivamente alla vita del comitato, svolgendo le seguenti funzioni:
– partecipa alle assemblee dei soci e del consiglio direttivo;
– informa il presidente o il vice presidente o il segretario sulla vita del territorio e suggerisce le varie proposte per nuovi progetti e le soluzioni per risolvere gli eventuali problemi;
– vota nelle assemblee a cui partecipa;
– verifica gli atti predisposti dagli altri componenti del consiglio.

Art. 8.8 Il Presidente Onorario
Carica statutaria a nomina discrezionale ed esclusiva del Presidente.
Riservata ad un socio che pur non volendo fare vita attiva del comitato rimane persona di notevole rilevanza sociale per il territorio. Vota nelle assemblee a cui partecipa.

Art. 9 Il Collegio dei Probiviri
Tutte le eventuali controversie tra i membri del comitato e tra questi e i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre persone, da nominarsi rispettivamente dalle parti in causa e per il terzo dal presidente del comitato, garante del rispetto delle finalità dello stesso. Nel caso in cui la controversia riguardi anche il presidente, il terzo arbitro sarà nominato dal vice-presidente ovvero dal membro più anziano di età del consiglio direttivo.

Art. 10 Norma finale
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione del Comitato, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 11 Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.